Comunicati 7 aprile 2023

di | 07/04/2023

1°COMUNICATO: AUGURI DI PASQUA

2°COMUNICATO: SPETTACOLI AUDIODESCRITTI AL TEATRO QUIRINO DI ROMA

3°COMUNICATO: VII EDIZIONE DI OSS+ – ASP S. ALESSIO MDS

4°COMUNICATO: CONGEDI E PERMESSI: INDICAZIONI INPS

5°COMUNICATO: SERVIZIO DI ALLEGAZIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA INPS – PRESIDENZA NAZIONALE

1°COMUNICATO

Cari Amici,

in occasione di queste festività pasquali a nome del consiglio, dei dipendenti e dei volontari della sezione auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una serena pasqua.

Cordiali Saluti

Il Presidente

Giuliano Frittelli

Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti – ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Roma

2°COMUNICATO

Si informano tutti i soci che al Teatro Quirino di Roma andrà in scena domenica 23 aprile 2023 lo spettacolo audio descritto alle ore 17:00 intitolato “cosi è (se vi pare) di Luigi Pirandello regia di Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, il costo dei biglietti ridotti per le persone non vedenti è di, 31 euro per i posti in platea, 25 euro per i primi palchi, 21 o 15 euro per la galleria.

Gli accompagnatori pagheranno un biglietto simbolico di 3 euro

Per ulteriori informazioni contattare Barbara Marsala 3336818794

Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti – ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Roma

3°COMUNICATO

È gradito informare che il prossimo 22 maggio partirà la VII edizione di OSS+, il Corso di formazione professionale per Operatore socio sanitario autorizzato dalla Regione Lazio (con determinazione G00545 del 22/01/2021) ed organizzato dal S. Alessio MdS.  

Tutta l’esperienza formativa e professionale del Sant’Alessio verrà messa a disposizione dei partecipanti che, in aggiunta alle materie di studio previste dal corso OSS, potranno usufruire di un approfondimento dedicato alle tecniche assistive, comunicative e relazionali in riferimento alla persona con deficit sensoriale.

Alla fine del Corso OSS+, il partecipante riceverà un doppio attestato: il certificato di qualificazione professionale di Operatore socio-sanitario rilasciato dalla Regione Lazio, e l’attestato, rilasciato dal Sant’Alessio, comprovante le specifiche competenze acquisite relativamente alla gestione dell’utente con deficit sensoriale. 

Il corso, della durata di 562 ore in modalità PRESENZIALE e FAD (su piattaforma ZOOM), prevede anche un tirocinio di 450 ore da svolgere in ambito sanitario e socioassistenziale presso i vari reparti della struttura del S. Alessio o in strutture sanitarie e socioassistenziali convenzionate nell’intera regione. 

A queste ore si aggiunge quindi un ulteriore Modulo facoltativo di approfondimento dedicato al deficit sensoriale, in modalità e-learning, sulla piattaforma formativa dell’ASP. 

Costi: 2.300€, iva esente. 

Iscrizioni entro il 15 maggio pv.

È possibile scaricare la presentazione del Corso al seguente link: http://l.ead.me/oss7

Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti – ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Roma

4°COMUNICATO

Congedi e permessi: indicazioni INPS su innovazioni normative

7 Aprile 2023

In questo sito, al momento della sua approvazione, abbiamo dato ampio rilievo al decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 soprattutto per le parti relative a permessi e congedi concessi ai lavoratori per l’assistenza di congiunti con disabilità.
Su questi aspetti INPS già ad agosto dello scorso anno aveva fornito le prime indicazioni con il messaggio n. 3096/2022, anch’esso commentato in questo sito.
INPS torna ora su questi temi con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 per fornire maggiori dettagli operativi validi ovviamente per gli “assicurati” dell’Istituto, non per i dipendenti pubblici.

Le novità del decreto

Ricordiamo in sintesi gli elementi (validi per tutte le categorie di lavoratori) previsti da decreto relativamente ai permessi e ai congedi di cui si è detto.
Il decreto 105/2022 ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi lavorativi; nella sostanza i giorni di permesso mensili, sempre nel limite di tre totali, possono essere fruiti da più lavoratori per l’assistenza allo stesso congiunto.
Lo stesso decreto ha poi modificato la disciplina del congedo parentale ordinario (quello che spetta ai genitori entro un certo limite di età dei figli) e del suo prolungamento previsti dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Infine il decreto 105/2022 è intervenuto anche sul congedo retribuito (biennale, ex comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001). Nella platea dei possibili beneficiari è stato introdotto anche il “convivente di fatto”, oltre al coniuge e alla parte dell’unione civile che già erano inclusi. Ha poi ammesso che, ai fini della concessione del beneficio, che la convivenza con la persona disabile possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

Dividere i tre giorni di permesso: le regole

Come già detto, dopo l’entrata in vigore del decreto 105/2022 i tre giorni di permesso possono essere suddivisi fra più aventi diritto (in precedenza ciò era ammesso solo per i genitori) in riferimento alla stessa persona da assistere. Viene quindi superato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
INPS, in caso di autorizzazione, invia comunicazione alla persona con disabilità, al richiedente e al datore di lavoro precisando che “la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile”.
Nella circolare 39/2023 INPS ricorda anche che rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.

Dichiarazione della persona con disabilità assistita

La circolare 39/2023 dell’INPS precisa e rafforza un ulteriore presupposto alla concessione dei permessi (e anche dei congedi biennali retribuiti): è necessario, sia per i permessi che per i congedi biennali retribuiti che sia prodotta la dichiarazione della persona con disabilità che indica l’intenzione di farsi assistere dal congiunto che presenta l’istanza. Questa dichiarazione deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.
Per le pratiche relative ai giorni di permesso mensili o al congedo straordinario per assistenza ai familiari con disabilità, con data inizio successiva al 12 agosto 2022 (entrata in vigore del decreto 105/2002), dovrà essere trasmessa la “Dichiarazione disabile”, se non già inviata, anche per persone disabili in situazione di gravità minorenni, anche se il richiedente non sia né la madre né il padre.
Nel sistema INPS (accessibile con SPID e CIE) il relativo fac-simile è identificato come “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio disabile”.
Attenzione perché nei casi in cui questa dichiarazione, quando richiesta, non sia stata presentata la domanda e la fruizione viene respinta.

Compatibilità e incompatibilità dei permessi e dei congedi

La nuova circolare INPS coglie l’occasione per ricordare anche alcune incompatibilità fra differenti forme di permessi e congedi e più precisamente tra:

– giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992)
– prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001)
– ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).

Le tre agevolazioni non possono essere cumulate nello stesso mese.
Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, vengono sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento.
Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

Il congedo parentale per i figli

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale (comma 5 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001) non comportano la riduzione di ferieriposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Questo significa che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro possono prevedere trattamenti di maggior favore relativamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

Il convivente di fatto e i congedi

Come anticipato alla fruizione del congedo retribuito biennale (anche frazionabile) previsto dal decreto legislativo 151/2001, come già i permessi mensili, è stata ampliata anche alle convivenze di fatto, equiparate quindi alle unioni civili e al coniugio.
È appena il caso di precisare che per “convivenza di fatto” si intende quella disciplinata dalla normativa vigente (articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016) e quindi formalmente regolarizzata e registrata nell’archivio dello stato civile. La condizione può essere semplicemente dichiarata nella domanda. Sarà cura di INPS effettuare i controlli presso i relativi archivi.
È opportuno rammentare che i criteri di concessione dei congedi retribuiti sono differenti da quelli previsti per i permessi mensili retribuiti per l’assistenza di un congiunto con disabilità. È possibile usufruire del congedo secondo il consueto ordine di priorità così aggiornato:

– il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto (articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016), della persona disabile in situazione di gravità;
– il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto;
– uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto , entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
– un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il requisito della convivenza

Per poter ottenere la concessione del congedo retribuito (quello biennale, anche frazionabile), oltre ai requisiti di parentela, coniugio, unione civile, coppia di fatto regolarizzata, è sempre richiesta anche la convivenza fra il lavoratore ed il congiunto da assistere. Fa eccezione solo il caso del genitore che assiste il figlio.
Questo aspetto è stato al centro di differenti indicazioni nel tempo, fino ad una sentenza di Corte costituzionale e il più recente decreto 105/2022 che ne ha recepito formalmente le indicazioni.
La sostanza non è che la coabitazione non è più richiesta, ma che questa non è necessaria al momento della domanda. Resta quindi ferma la condizione, ribadita e sottolineata anche dalla recente circolare n. 39 di INPS, che comunque la coabitazione deve sussistere per tutta la durata della fruizione del congedo.
Per fare l’esempio più calzante: il lavoratore, pur non convivente presenta la domanda di concessione del congedo, contestualmente richiede presso l’ufficio anagrafe il trasferimento di abitazione o di residenza. Per iniziare la fruizione del congedo questa nuova condizione deve essere effettiva e verificabile presso l’ufficio anagrafe di riferimento. È chiaro che il “trasferimento” può essere sia quello del lavoratore che quello dell’assistito: l’importante è che sussista la coabitazione e permanga per tutta la durata del congedo.
In tal senso nel sistema INPS è stata inserita (parte del “richiedente”) la nuova dichiarazione “Di non essere attualmente convivente con il disabile in situazione di gravità, ma di impegnarmi ad instaurare tale convivenza entro l’inizio del congedo richiesto e a mantenerla per tutta la durata dello stesso”. INPS provvede ai relativi controlli presso il comune.

È utile sapere che INPS, per circostanziare la convivenza si riferisce a due ipotesi espressamente definite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e segnatamente l’articolo 4 e l’articolo 13, lett. b.
Il primo definisce la “Famiglia anagrafica”; “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.”
Il secondo indica le “Dichiarazioni anagrafiche” “1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: (…) b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza”.
Nella sostanza quando si instaura una nuova convivenza la circostanza va segnalata all’ufficio anagrafe del comune. Non rileva conseguentemente il fatto che vi sia un trasferimento di residenza o vi sia “solo” l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea del Comune. 

(Carlo Giacobini, direttore Agenzia Iura)

Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti – ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Roma

5°COMUNICATO

COMUNICATO N. 35/2023

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap. Rilascio della funzionalità “Servizio di allegazione documentazione sanitaria”, nel sito INPS (art. 29-ter, decreto legge n. 76/2020). INPS, messaggio 1060 del 17/3/2023. Chiarimenti

Care amiche, cari amici,

richiamo la Vostra cortese attenzione sul messaggio INPS n. 1060 del 17 marzo 2023, che illustra l’adozione, da parte dell’Ente previdenziale, di alcune procedure semplificate in materia di accertamento sanitario collegiale di prima istanza INPS/ASL e di revisione INPS(all.1)

di seguito troverete il link del messaggio INPS: https://www.uicroma.it/wp-content/uploads/2023/04/messaggio-inps-1060-del-17-03-2023.pdf

Sotto tale aspetto, va precisato che l’adozione di ogni strumento utile a contingentare i tempi di definizione dei verbali e contrastare le lunghe attese nelle chiamate a visita, è ormai obbligo di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In particolare al comma 1 si legge che:

Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva

Il Legislatore ha, poi, precisato, al successivo comma 2, che:

La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso, spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta”.

Su tali aspetti, ritengo opportuno fare alcune riflessioni.

  1. Per “documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva” si intendono i certificati rilasciati da medici di struttura pubblica o privata convenzionata con il SSN. Sul punto, la Commissione Medica Superiore INPS (di seguito, CMS) è stata chiara nel ribadirne l’importanza, nei termini che seguono: “Si ricorda, infatti, che gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri nel presupposto generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuti intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese.”   

Non dimentichiamo, infatti, che l’art 357 c.p. recita: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

A ogni modo, il valore pubblicistico di dette certificazioni non rappresenta una novità, perché già se ne parlava nel 2018, all’interno delle Linee guida INPS per l’accertamento della cecità civile, diramate a tutte le Commissioni accertatrici: “Si rammenta infine che la Commissione, una equa soluzione dei casi dubbi, ha piena facoltà di far ricorso ad ogni esame clinico-strumentale ritenuto opportuno, purché non invasivo o anche solo potenzialmente pericoloso e compatibile con le generali condizioni psicofisiche del Cittadino, avvalendosi delle strutture pubbliche o accreditate disponibili sul territorio” (p. 3, I° capoverso. Per il testo, cfr. comunicato UICI n. 16 del 1° febbraio 2019).

È evidente, quindi, come i certificati privati non siano garantisti in termini strettamente medico-legali. Sotto questo aspetto sarà importante valutare l’opportunità al che gli Ambulatori oculistici operativi presso le Sezioni UICI, di prim’ordine a livello di rilevazione clinica e di prestazioni assistenziali erogate sul territorio, riescano a stipulare convenzioni con l’Azienda sanitaria pubblica locale, per ottenere l’accreditamento con il SSN e assicurare ai certificati che rilasciano la massima spendibilità presso ogni opportuna sede.

  • Obbligo di motivazione da parte dell’INPS, in sede di definizione del giudizio finale. La Commissione INPS è tenuta a prendere atto dei documenti forniti dal cittadino e solo qualora il quadro clinico invalidante non fosse chiaramente definito, prima di chiudere il verbale deve convocare la persona a visita diretta. Il messaggio INPS 1060 cit. precisa, all’uopo, a p. 3, terzo capoverso: “Nel verbale redatto in sede di visita, la Commissione darà evidenza dei documenti prodotti dall’istante ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 e degli elementi acquisiti in sede di visita, non desumibili dagli atti trasmessi, in base al quale è stato espresso il giudizio medico–legale”. Ciò, equivale a dire che la Commissione accertatrice è chiamata a dare un giudizio motivato, a maggior ragione nel caso in cui esso si discosti dagli esiti della documentazione specialistica a disposizione. Infatti, l’obbligo di motivazione deriva direttamente dal Legislatore, all’art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.
  • Servizio di allegazione dei documenti dal portale dell’INPS. L’INPS ha rilasciato, già nel 2021, una nuova funzionalità, denominata “Allegazione documentazione Sanitaria (art. 29-ter della legge n. 120/2020)” – da ricercare all’interno del portale MyInps – che consente al cittadino di allegare documentazione sanitaria, successivamente alla presentazione domanda di accertamento (Cfr., INPS, messaggi 3315 del 1° ottobre 2021 e 3574 del 1° ottobre 2022).

Il servizio si applica alle domande di prima istanza o aggravamento e a tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. Nel caso specifico delle revisioni, l’INPS manda una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter. Tale comunicazione è inviata, di norma, quattro mesi prima della scadenza di revisione.

Nota bene: La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento.

Detto questo, circa l’opportunità, o meno, di ricorrere, in ogni caso, al servizio di allegazione, non è possibile fissare una regola generale, essendo, invece, necessaria una valutazione circostanziata dei fatti e/o dei documenti presupposti alla fattispecie in esame. A tal riguardo, si rinvia alle cautele fornite con comunicazione in mailing list del 5 ottobre 2021, in particolare nella parte in cui, “Ferma restando la bontà dell’iniziativa offerta, a mio avviso è sempre opportuno che l’associato riceva assistenza in Sezione, nel senso che tutta la documentazione da spedire tramite applicativo INPS (o a mezzo posta ordinaria, o PEC, laddove previsto dalla Commissione) venga previamente controllata dal personale dell’UICI, per evitare la condivisione all’Ente previdenziale di documenti non pertinenti o, oltretutto, fuorvianti rispetto alla domanda di accertamento e/o aggravamento, o anche revisione, in corso.”

Unione Italiana dei Ciechi

e degli Ipovedenti – ONLUS-APS

Sezione Territoriale di Roma

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