La pensione di vecchiaia

Si informa che con l’approvazione della legge di stabilita’ 2014 (legge N. 147 del 27 dicembre 2013, pubblicata in GU N. 302/2013, S.O.), non ci sara’ alcuno stravolgimento ne’ una modifica dell’impianto previdenziale definito con le riforme Monti e Fornero.
Dal 1° gennaio 2014 sono in vigore i nuovi requisiti per andare in pensione:
(N.B. I valori indicati in tabella sono comprensivi del primo adeguamento alle speranze di vita 
fissato dal DM 6 dicembre 2011 in attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 
78, in misura pari a tre mesi.
In sintesi, 2013 tre mesi, 2016 quattro mesi, 2019 quattro mesi. Dal 2019 gli incrementi diventano biennali. Nel 2021 incremento di tre mesi, sempre previo Decreto del Ministro del Lavoro).

Pensione di vecchiaia
Comparto pubblico, uomini e donne: restano i requisiti richiesti per il 2013. Si va in pensione nel 2014 e fino al 2015 con 66 anni e 3 mesi di eta’ e almeno 20 anni di contribuzione. Il requisito andra’ adattato alle speranze di vita nel 2016 (in via previsionale, salvo diversa indicazione sempre via DM, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 saranno 66 anni e 7 mesi). Per le donne, il giro di vite gia’ deciso nel 2010 con l’avvicinamento alla soglia anagrafica degli uomini per effetto della sentenza della Corte di giustizia della Comunita’ Europea 13 novembre 2008 (causa C-46/07), recepita dal nostro Parlamento in occasione della cosiddetta manovra economica dell’estate del 2010 (legge N. 122/2010, di conversione del decreto legge N. 78 del 31 maggio 2010, vedasi art. 12, interventi in materia previdenziale, commi da 12-bis a 12-quinquies).
All’epoca, infatti, in un solo colpo l’eta’ per il pensionamento delle lavoratrici pubbliche fu elevata a 65 anni a partire dal 2012, concretando cosi’ un trattamento di sfavore rispetto alle colleghe impiegate nel privato.

Uomini settore privato: nel 2014 vanno in pensione con gli stessi requisiti del 2013 (66 anni e 3 mesi e minimo 20 anni di contribuzione). I requisiti cambiano nel 2016 con l’adeguamento alla speranza di vita (dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi).

Donne dipendenti settore privato: diritto all’uscita dal lavoro fissato a 63 anni e 9 mesi e minimo 20 anni di contribuzione? nel 2013 bastavano 62 anni e 3 mesi (previsionalmente, nel 2016 e fino al 31 dicembre 2017 saranno 65 anni e 7 mesi piu’ l’adeguamento alle aspettative e nel 2018 66 anni e 7 mesi per tutti)

Donne autonome e gestione separata: pensionamento fissato a quota 64 anni e 9 mesi (nel 2016 66 anni e 1 mese e nel 2018 66 anni e 7 mesi per tutti, a cui ovviamente e’ stato gia’ aggiunto il coefficiente di speranza di vita).

N.B.: Il minimo contributivo che da’ diritto alla pensione di vecchiaia e’ abbassato a 15 anni per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 avevano gia’ maturato il vecchio requisito di 15 anni (vedi circolare INPS N. 16/2013).

La finestra non c’e’ piu’. La riforma Monti-Fornero ha definitivamente soppresso le finestre anche per la vecchiaia (eccezion fatta per alcune fattispecie agevolative, come di sotto riportato e d’interesse dei lavoratori non vedenti). Questo significa che chi raggiunge i nuovi requisiti, non dovra’ piu’ aspettare: la decorrenza del trattamento pensionistico scattera’ dal mese successivo alla domanda.

Eccezioni per i NON VEDENTI.
(N.B. Per quanto di nostro interesse, la speranza di vita non si applica ai soli trattamenti di vecchiaia agevolati per i lavoratori non vedenti – esclusione implicita (vale, invece, per gli accessi ordinari normativamente previsti per tutti i lavoratori e per quelli anticipati di anzianita’) – cfr. decreto-legge N. 78/2010, art. 12, comma 12-bis e del decreto legge N. 201/2011, art. 24, comma 12, concernenti l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in base ai quali tra le diverse modalita’ previdenziali previste dall’ordinamento a cui si applica la speranza di vita non sono ricompresi i requisiti anagrafici di maggior favore per la vecchiaia dei non vedenti).
La legge Monti-Fornero ha mantenuto in vigore il requisito di vecchiaia ridotto a 55 anni (uomini) e 50 (donne) e minimo 10 anni di contributi versati dipendenti privati iscritti all’INPS, che siano tali dalla nascita o che possano far valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l’insorgenza dello stato di cecita’ (R.D.L. N. 636/1939, convertito nella legge N. 1272/1939, come modificato dall’art. 2 della legge N. 218/1952 e mantenuto in vigore dall’art. 1, comma 6, del decreto legislativo N. 503/1992 – vedi INPS circolare 35/2012, par. 1.1.1 che fa salve le linee operative della circolare n. 65 del 6 marzo 1995, ai par. 1.1.1. e par. 2.1.6).
Come e’ noto, possono beneficiare di tali clausole derogative esclusivamente i ciechi civili, ovvero i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi (legge N. 138/2001).
Per tutti i lavoratori non vedenti dipendenti privati che si trovino in condizioni diverse con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e una base minima contributiva di 15 anni (vedi INPS citata circ. 65/1995 CAPITOLO I, par. 1.1.1. Deroghe all’elevazione dei limiti di eta’ – lavoratori non vedenti e par. 2.1.6 Deroghe all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione).

Pensione di vecchiaia piu’ lontana per i lavoratori uomini e donne non vedenti dipendenti del pubblico impiego.
Per i dipendenti pubblici non statali si hanno 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi (la circolare applicativa 23 luglio 1993, N. 16/I.P., ribadisce il tetto contributivo minimo arrotondato di 15 anni di servizio utile, ovvero <… rectius 14 anni, 6 mesi e 1 giorno>).
Pari condizioni si hanno per gli statali, per effetto dell’art. 4 del DPR n. 1092/1973 (secondo cui gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento dei 65 anni di eta’, indipendentemente dal sesso ? vedi nota INPDAP 6.7.2011 prot. 10878/11 – allegato 1) e per tutti gli altri lavoratori presso enti pubblici, come previsto dall’art. 12 della legge 70/1985 ed in assenza di successiva diversa indicazione normativa (vedi Funzione Pubblica circolare N. 2 del 2012, pag. 3).
Per effetto del comma 6, art. 1 del decreto legislativo N. 503/92, rimangono tuttora validi i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni per uomini e donne, i medesimi piu’ bassi limiti di eta’ restano confermati con riguardo ai soli dipendenti non vedenti (INPDAP pareri 6.10.2010, prot. 137/18/10 e 6.7.2011 prot. 10878/11). Nel caso i CCNL di settore NON prevedano espressamente i requisiti per il pensionamento, valgono i limiti ordinamentali generali del pubblico impiego (art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo N. 503/1992 <… sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti>).

La pensione INPS e INPS ex Gestione INPDAP dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto (ex commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010). La finestra “mobile” o “a scorrimento” c’e’ ancora per tutti gli uomini e le donne non vedenti dei comparti pubblico e privato che vanno in pensione con le misure agevolative loro riservate. Questo significa che chi raggiunge i requisiti di maggior favore (55 anni e 50 anni ovvero 55 anni e 60 anni per l’INPS e 65 anni per l’INPDAP) dovra’ aspettare la decorrenza del pensionamento dopo 12 mesi. Durante il periodo di attesa tra il momento in cui vengono raggiunti i requisiti ed il momento in cui si comincia a percepire l’assegno di pensione, i lavoratori non vedenti restano in servizio con onere contributivo in capo al datore di lavoro, utile ad arrotondare la misura della pensione.
N.B. Sulla vecchiaia non si applica la penalizzazione (per ratio normativa e per la generalita’ dei lavoratori, minorati della vista o meno, le riduzioni percentuali trovano applicazione solo per chi lascia il lavoro prima della vecchiaia, con il trattamento anticipato di anzianita’).
Precisazioni su norme agevolative nel pubblico impiego.
Secondo una stima approssimativa, al momento le norme agevolative per i lavoratori non vedenti nel pubblico impiego danno diritto ad un vantaggio ridotto rispetto a quanto previsto per i colleghi privati iscritti all’INPS, precisando che:
* per la generalita’ dei lavoratori pubblici, i requisiti per la vecchiaia sono 66 anni e 3 mesi, con l’uscita effettiva dal servizio dal mese successivo alla domanda
* per i non vedenti, uomini e donne, 65 anni a cui vanno aggiunti i 12 mesi di finestra decorrenti dalla maturazione del diritto.
L’effettivo vantaggio per i lavoratori pubblici non vedenti rispetto a tutti gli altri lavoratori si avra’ solo quando l’eta’ della vecchiaia prevista dalla manovra Monti-Fornero si innalzera’ in base agli incrementi successivi al 1° gennaio 2019 (66 anni e 7 mesi per tutti i lavoratori pubblici normodotati).

Pensione di anzianita’
I requisiti nel 2014 sono i seguenti:
per gli uomini 42 anni e 3 mesi + 3 mesi di aumento per via della speranza di vita = 42 anni e 6 
mesi per le donne 41 anni e 3 mesi + 3 mesi di aumento di speranza di vita = 41 e 6 mesi
Anche i requisiti per la pensione anticipata saranno nuovamente adeguati, dal 2016, all’aumento delle speranze di vita
I lavoratori non vedenti possono raggiungere piu’ agevolmente i requisiti contributivi avvalendosi dei 4 mesi di anzianita’ figurativa, come disciplinato dall’art. 9, comma 2, della legge N. 113/1985 e dall’art. 2 della legge N. 120/1991 (vedi la circolare UICI N. 270/2013 sulla presentazione del modello AP 10 per i lavoratori non vedenti iscritti all’INPS e relative istruzioni operative. In capo ai lavoratori non vedenti pubblici resta l’onere di una dichiarazione in carta semplice rilasciata sotto la propria responsabilita’, di volersi avvalere del beneficio previdenziale in argomento).

Come fatto presente con circolare UICI N. 40/2012, proprio al fine di disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, e’ stata introdotta la misura di riduzione, la penalizzazione.
Chi puo’ evitare la penalizzazione 
(Si precisa che le norme sulla penalizzazione valgono solo per le pensioni anticipate, non per i trattamenti di vecchiaia esclusi dalla penalizzazione perche’ da considerarsi come uscite dal servizio per sopraggiunti limiti di eta’).
Un aiuto e’ stato concesso ai lavoratori precoci, coloro cioe’ che hanno cominciato a lavorare in giovane eta’ e che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata qualche anno prima dei 62 anni di eta’. 
Il Legislatore ha deciso che la riduzione dell’importo della pensione di anzianita’ – operata nei confronti di chi chiede il pensionamento anticipato prima del compimento del 62° anno di eta’ – non si applica a coloro che raggiungano i requisiti entro il 2017 ai sensi dell’art. 6, comma 2-quater, decreto legge N. 216/2011. Cio’ a condizione che l’anzianita’ contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro e dai seguenti periodi coperti figurativamente:
* il servizio militare di leva
* le assenze per infortunio/malattia
* cassa integrazione ordinaria ex decreto legge n. 216 del 2011, art. 6, comma 2-quater, a modifica dell’art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011
* le assenze per donazione di sangue ex legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto legge 101, sulla Pubblica amministrazione
* i congedi parentali
* permessi ex legge 104/1992 ex legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita’), art. 1, comma 493, a modifica dell’art. 6, comma 2-quater del decreto legge n. 216 del 2011 (solo in parte e’ stato accolto l’emendamento FAND che voleva ricomprendere, nelle varie eccezioni, anche le maggiorazioni figurative riservate a particolari categorie di lavoratori per il carattere usurante dell’attivita’ prestata, tra cui, appunto, i non vedenti; vedi circolare UICI N. 238 del 2013 sull’argomento. Tanto detto, ferma restando la facolta’, in capo ai lavoratori non vedenti, di avvalersi dei 4 mesi di anzianita’ figurativa utili ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianita’ assicurativa, tale maggiorazione non verra’ riconosciuta come periodo utile ai fini di evitare la penalizzazione. Cosi’ che i lavoratori non vedenti che raggiungono i 42 anni e 6 mesi se uomini e i 41 e 6 mesi se donne, qualora tali requisiti siano maturati includendo le maggiorazioni previdenziali dei 4 mesi, subiranno le riduzioni percentuali previste dalla riforma Monti-Fornero sempre se abbiano una eta’ inferiore ai 62 anni. 
In altri termini, a prescindere dall’eta’ anagrafica, eviteranno la penalizzazione e solo fino al 2017 tutti i lavoratori in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla normativa vigente, che siano versati per prestazione lavorativa effettivamente svolta, eccezion fatta per le assenze sopra in elenco).

Incentivi all’esodo (ad es. nel settore bancario).
La legge di riforma n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) ha introdotto, all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, alcune disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata di lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per la pensione, di vecchiaia o anzianita’. Si tratta di risoluzioni consensuali o accordi sindacali, anche nell’ambito di procedure di mobilita’, che consentono alle aziende di anticipare l’uscita dei lavoratori anziani, i quali possono percepire in anticipo il trattamento di pensione, a carico aziendale, fino alla data dell’effettivo pensionamento.
I lavoratori coinvolti nel programma di esodo devono pero’ raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. 
La procedura, ampiamente in forza, ad esempio, presso gli Istituti bancari, e’ definita esodo volontario.
N.B. Per accedere alla pensione vera e propria, serve un’ulteriore domanda. Entro il mese di scadenza della prestazione di esodo, il lavoratore e’ tenuto a presentare la domanda di pensione (vera e propria) alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica di questa prestazione in pensione.
L’esodo volontario dei dipendenti non vedenti – Misure cautelative.
(Un anticipo al pensionamento che interessa soprattutto i lavoratori non vedenti del comparto privato per i piu’ vantaggiosi requisiti pensionistici).
Molti sono i dipendenti uomini e donne non vedenti che decidono di aderire ai fondi speciali andando a casa prima dei termini normativamente previsti e ricevendo una rendita (retribuzione-pensione pagata dall’azienda), in attesa di accedere alla pensione vera e propria per conto dell’INPS.
Problema. Spesso, in fase di calcolo, gli interessati non tengono conto che per accedere al pensionamento con le clausole derogative per non vedenti occorre attendere la apertura della finestra mobile dopo i 12 mesi, dal momento della maturazione del diritto.
Nella fattispecie concreta, gli stessi rischiano di trovarsi, una volta terminato il trattamento agevolato erogato dal fondo, nella c.d. condizione di “esodati”, non percependo ne’ retribuzione dall’azienda perche’ il fondo e’ terminato, ne’ la pensione dall’INPS perche’ non ancora apertasi la finestra mobile dei 12 mesi. 
Tanto detto, qualora si intendesse accedere ad un fondo pensione con uscita anticipata dal servizio appunto con un esodo volontario, tutti coloro che puntano al pensionamento a 50 anni se donne e a 55 anni se uomini (ovvero a 55 anni e a 60 anni), dovranno necessariamente considerare che nei 4 anni di esodo andra’ ricompreso anche il periodo di 12 mesi di finestra mobile, per essere cosi’ accompagnati direttamente all’uscita effettiva dal servizio senza rimanere mesi senza stipendio e senza pensione.

Lavoratori salvaguardati – Norma di favore 
(decreto legge N. 102/2013, convertito nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 in GU N. 254 del 29.10.2013, che ha modificato, con l’art. 11-bis, l’art. 24, comma 14 del decreto legge N. 201/2011 convertito nella legge N. 214/2011, aggiungendo la lettera e-ter.
Il principio e’ stato ripreso dalla legge N. 147 del 27.12.2013, all’art. 1, commi 194 e 195).
Interessa tutti i genitori e familiari (figli, fratelli e sorelle) che nel corso dell’anno 2011 erano in congedo straordinario o abbiano fruito dei permessi per l’assistenza a familiare disabile grave ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente alla riforma Fornero (cioe’ entro il 31.12.2011).
Condizioni per il beneficio:
1. essere stati nel 2011 in congedo straordinario di due anni (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dal decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119) o in permesso n. 104/1992, art. 33, comma 3, per l’assistenza a familiare disabile grave.
2. perfezionare entro la data del 6 dicembre 2014 (cioe’ 36 mesi dalla entrata in vigore del decreto legge N. 201/2011, che e’ stata il 6 dicembre 2011), i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla previgente normativa, ancorche’ successivamente al 31 dicembre 2011 (vedi circolare UICI N. 40 del 2012).
N.B. Il trattamento pensionistico non puo’ iniziare prima del 1° gennaio 2014.
3. presentare la domanda entro il 26 febbraio 2014 per poter usufruire di tale trattamento pensionistico agevolato, secondo le indicazioni e i modelli forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare 44/2013 allegata alla presente circolare (vedi allegato 2).

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