supplemento n.2/6 e n.5/6 (2010) dei periodici "audiogazzettino" e "il ponentino". roma, 11 gennaio 2011 oggetto: effetti della legge n.127/07 rammentiamo che, secondo il disposto dell'articolo 5, comma 5, della legge n.127/2007, a decorrere dal primo gennaio 2011 è concesso un incremento di pensione per tredici mensilità fino al raggiungimento della somma di 603,87 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in possesso dei seguenti requisiti: a) status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale; b) età: per i ciechi totali 60 anni, per i ciechi parziali 70 anni; c) reddito: per l'anno 2011 il limite reddituale personale lordo deve essere inferiore a 7.850,31 euro rivalutato annualmente. Se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 13.275,21 euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2011 dell'assegno sociale, pari a 5.424,90 euro. Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di cieco civile. Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché la indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.