Articoli 6, 7 ed 8 dello Statuto Sociale
e del Regolamento Generale

 

 

ART. 6 (Statuto): CATEGORIE DI SOCI

 

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS comprende cinque categorie di soci: effettivi, tutori, aggregati, sostenitori e onorari:

                  a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e gli ipovedenti gravi e medio-gravi (articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3.4.2001, n. 138);

                  b) soci tutori sono i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali;

                  c) soci aggregati sono gli ipovedenti lievi (articolo 6  della legge 3.4.2001, n. 138);

                  d) soci sostenitori sono tutti i cittadini vedenti che contribuiscono anche economicamente all'attività dell'Unione;

                  e) soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi all'organizzazione ed ai ciechi ed agli ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.

2. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale.

 

 

ART. 6 (Regolamento): AMMISSIONE A SOCIO

 

1. Si acquista la qualità di socio effettivo, tutore o aggregato con l’ammissione deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente.

2. Per l'iscrizione occorre presentare domanda, in carta libera, nella quale vanno dichiarate, oltre le generalità, cittadinanza, residenza, stato civile e di famiglia. Alla domanda vanno allegate due fotografie, nonché copia del referto della Commissione Sanitaria per gli accertamenti oculistici o di controllo ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario Nazionale, oppure copia autenticata da impiegato della Sezione a ciò designato, del libretto di pensione di cieco civile. È fatta salva la facoltà della Sezione di avvalersi in ogni momento di un oculista di fiducia per l’accertamento del visus del richiedente.

3. Per l’iscrizione a socio tutore la domanda va corredata, oltre che dai documenti di cui al comma II, relativi al minore interdetto, anche certificazione relativa alla titolarità della legale rappresentanza.

4. L’iscrizione a socio tutore comporta anche la iscrizione a socio effettivo del minore o interdetto rappresentato, con il pagamento di una sola quota di iscrizione.

5. L’iscrizione è decisa con delibera del Consiglio Sezionale nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda, e con effetto dalla data risultante dal protocollo in arrivo. Qualora il Consiglio Sezionale, nella prima seduta utile dalla data di presentazione della domanda, non adotti provvedimento, l’iscrizione opera di diritto.

6. Coloro che, per qualsiasi motivo, desiderino iscriversi in Sezione diversa da quella della loro residenza devono farne motivata domanda alla Sezione prescelta.

7. Salvo i casi di cui al precedente comma, il cambiamento di residenza dei soci comporta il trasferimento alle Sezioni di nuova residenza; il trasferimento va comunicato dal socio alla Sezione di origine e da questa sollecitamente notificato alla Sezione presso la quale il socio si trasferisce, con invio degli atti contenuti nel fascicolo personale del socio.

8. I soci residenti all’estero indicano la Sezione presso la quale intendono essere iscritti. In mancanza di tale indicazione, l’iscrizione avviene presso la Sezione di Roma.

9. L’anzianità associativa,  si calcola dalla data di iscrizione, restando conteggiati soltanto gli anni per i quali è stata pagata la quota associativa, ancorché in ritardo, ivi comprese le annualità arretrate.

10. La qualità di socio sostenitore è deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente.

11. La qualità di socio onorario è attribuita con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o della Direzione Nazionale.

 

 

ART. 7 (Statuto): DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. I soci effettivi ed i soci tutori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

3. I soci aggregati hanno diritto di eleggere propri Comitati Consultivi.

4. Dovere di tutti i soci è il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

5. I soci effettivi,  i soci tutori e i soci aggregati hanno il dovere di pagare la quota associativa. La morosità comporta la sospensione automatica dai diritti associativi.

 

 

ART. 7 (Regolamento): DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E COMITATI CONSULTIVI DEI SOCI AGGREGATI

 

1. I soci effettivi, tutori ed aggregati hanno il dovere di pagare annualmente la quota sociale alla Sezione di appartenenza. Per i sottoscrittori di delega di pagamento della quota sociale sulle provvidenze erogate dall’INPS valgono le modalità previste dall’apposita convenzione.

2. In caso di morosità, il socio è sospeso da ogni attività associativa.

3. I soci effettivi, tutori ed i soci aggregati  sono muniti di tessera sociale con fotografia; detta tessera è annualmente convalidata.

4. Ogni Sezione invia alla Sede Centrale dell'Unione le variazioni del quadro organizzativo.

5. I soci sostenitori sono muniti di apposita tessera rilasciata dalla Sezione di appartenenza.

6. Al socio moroso, sospeso dalle attività associative, è comunque inviato l’avviso di convocazione delle assemblee e delle riunioni degli organi di cui fa parte, ma potrà esercitare i diritti di socio esclusivamente se in regola con la quota sociale.

7. La qualità di socio si perde per persistente morosità deliberata dal Consiglio della Sezione Provinciale territorialmente competente. La persistente morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

8. I comitati consultivi dei soci aggregati collaborano con gli organi statutari dell’Unione nello studio delle problematiche di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale, formulando proposte e, ove richiesti, esprimendo pareri.

9. I comitati sono costituiti a livello sezionale o intersezionale, con un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette.

10. Ciascun comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza semplice, un coordinatore: i coordinatori dei singoli comitati sezionali o intersezionali costituiscono il comitato regionale.

11. È costituito un comitato nazionale dei soci aggregati, formato da sette componenti, eletti dai Presidenti dei rispettivi comitati regionali riuniti in seduta comune. Le sedute comuni dei Presidenti Regionali e le riunioni dei comitati nazionali sono coordinate da un componente della Direzione Nazionale

12. I Comitati durano in carica quanto l’organo presso il quale sono costituiti.

 

 

ART. 8 (Statuto): DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni ed i soci tutori. I soci tutori non possono essere eletti alle cariche di Presidente.

2. I soci aggregati e i vedenti maggiorenni possono essere eletti nei Consigli delle Sezioni  Provinciali fino ad un terzo dei componenti e nei Collegi dei Sindaci senza limitazioni di numero.

3. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

 

 

ART. 8 (Regolamento): DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, VERIFICA DEI POTERI

 

1. Qualora una causa di ineleggibilità sopravvenga nel corso del mandato, l'organo competente delibera la decadenza.

2. Coloro che risultano eletti, entro 8 giorni dalla comunicazione della proclamazione dell’elezione, salvo i termini diversamente stabiliti dal presente regolamento, devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell'elezione ed il possesso dei diritti civili e politici. L’assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione.

3. Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella sua prima riunione procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti.

4. Contro le deliberazioni contenenti dichiarazioni di ineleggibilità è ammesso ricorso nei modi e nei termini statutari e regolamentari.

 

 

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